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[1]Agli effetti della misura e del termine massimo della indennita' la malattia che recidivi entro otto settimane si presume continuativa, salvo prova in contrario.

[2]Non sono calcolati i periodi precedenti di cura per i quali l'ammalato non abbia percepito indennita'.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art11 · fonte del testo