Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025. 85 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il giudizio sulla inabilita' e' deferito agli organi della assicurazione salvo ricorso a norma della presente legge.
tolto: Se la malattia e' la conseguenza diretta dell'ubbriachezza o di colposa partecipazione ad una rissa, ovvero se fu contratta ed aggravata intenzionalmente, non compete all'assicurato alcuna indennita', senza pregiudizio delle sanzioni penali, di cui agli articoli 413 e 414 del Codice penale.
tolto: In tali casi pero' puo' essere concesso un sussidio alimentare alla di lui famiglia mediante pagamento diretto, se risulti che questa sia in condizioni di bisogno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art10 · fonte del testo