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[1]Si provvede agli scopi di cui all'art. 5:
- a)mediante contributi a totale carico dei datori di lavoro per l'adempimento degli obblighi derivanti dagli articoli 537, 538 e 539 del Codice di commercio;
- b)mediante contributo per meta' a carico dei datori di lavoro e per meta' a carico degli assicurati in tutti gli altri casi ed in misura non superiore al quattro per cento della retribuzione giornaliera corrisposta agli assicurati.
[2]La misura dei contributi predetti e' determinata annualmente dal Consiglio d'amministrazione della Cassa in sede di approvazione del bilancio di previsione.
[3]I datori di lavoro sono tenuti al versamento anche dei contributi spettanti agli assicurati e li trattengono sulla retribuzione.
[4]I crediti, derivanti dal mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi di assicurazione, hanno privilegio sulla generalita' dei mobili del debitore, pari grado rispetto ai crediti dello Stato indicati nell'art. 1957 del Codice civile, ai quali sono tuttavia posposti.
[5]Resta inoltre fermo l'obbligo dell'armatore di eseguire il deposito di cui agli articoli 537 e 538 del Codice di commercio e 373 del Codice della marina mercantile presso l'autorita' marittima o consolare competente, salvo computo e rimborso da parte della Cassa di assicurazione.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025
