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[1]Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa:
- a)la determinazione dei contributi annuali di assicurazione nel limite stabilito dall'art. 12;
- b)l'istituzione delle sezioni e delle rappresentanze della Cassa;
- c)l'istituzione di forme di assistenza complementare e sussidiaria a quelle stabilite dall'art. 5, ed il modo di farvi fronte;
- d)la compilazione del regolamento organico del personale, e dei regolamenti interni di servizio e di amministrazione;
- e)l'approvazione dei bilanci della Cassa e il modo di impiego dei fondi disponibili;
- f)le modificazioni allo statuto della Cassa;
- g)l'esercizio di tutte le altre funzioni ad esso demandate dalla presente legge e dallo statuto.
[2]Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f), per divenire esecutive, devono essere approvate dal Ministero dell'economia nazionale.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 24 settembre 1931
