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[1]Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa:

  • a)la determinazione dei contributi annuali di assicurazione nel limite stabilito dall'art. 12;
  • b)l'istituzione delle sezioni e delle rappresentanze della Cassa;
  • c)l'istituzione di forme di assistenza complementare e sussidiaria a quelle stabilite dall'art. 5, ed il modo di farvi fronte;
  • d)la compilazione del regolamento organico del personale, e dei regolamenti interni di servizio e di amministrazione;
  • e)l'approvazione dei bilanci della Cassa e il modo di impiego dei fondi disponibili;
  • f)le modificazioni allo statuto della Cassa;
  • g)l'esercizio di tutte le altre funzioni ad esso demandate dalla presente legge e dallo statuto.

[2]Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f), per divenire esecutive, devono essere approvate dal Ministero dell'economia nazionale. 12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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con decorrenza dal 16 luglio 1931

Il Regio D.L. 17 luglio 1931, n. 1090, convertito senza modificazioni dalla L. 31 dicembre 1931, n. 1822, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 16 luglio 1931-IX le funzioni, i diritti, i privilegi e le esenzioni fiscali, attribuiti dalla legge 10 gennaio 1929, n. 65, per l'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, alla Cassa di assicurazione di cui agli articoli 17 e seguenti della legge predetta, sono trasferiti ai Sindacati obbligatori per l'assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro della gente di mare, istituiti ai sensi dell'art. 26 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e aventi sede in Genova, Trieste e Napoli". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "La Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria e' posta in liquidazione a decorrere dalla stessa data del 16 luglio 1931-IX, e da tal giorno il commissario straordinario, nominato con R. decreto 4 giugno 1931-IX, assumera' le funzioni di commissario liquidatore, con tutti i poteri necessari per la gestione di stralcio degli affari pendenti a tale data. In conseguenza, con la data medesima, sono soppressi tutti gli organi istituiti dal capo II della legge 10 gennaio 1929, n. 65".

Regio Decreto 9 novembre 1933, n. 1600

2

con decorrenza dal 1 novembre 1933

Il Regio Decreto 9 novembre 1933, n. 1600 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, cessa di esistere a decorrere dal 1° novembre 1933. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che dal 1° novembre 1933 e' dichiarata chiusa la liquidazione della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria e ne e' approvato il relativo bilancio.

Testo in vigore dal 26 dicembre 1933 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 dicembre 1933

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1931 al 26 dicembre 1933.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 9 novembre 1933, n. 1600

    Il Regio Decreto 9 novembre 1933, n. 1600 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, cessa di esistere a decorrere dal 1° novembre 1933. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che dal 1° novembre 1933 e' dichiarata chiusa la liquidazione della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria e ne e' approvato il relativo bilancio.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art20 · fonte del testo