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[1]La Cassa tiene due distinte gestioni patrimoniali e contabili, una per l'applicazione degli articoli 537, 538 e 539 del Codice di commercio ed una per l'applicazione delle altre provvidenze stabilite a favore degli assicurati. Per queste ultime la Cassa costituisce un fondo di riserva straordinaria di rischio utilizzando la eccedenza annuale delle entrate sulle spese, fino a raggiungere la spesa media annua dell'ultimo triennio.

[2]Finche' non sia raggiunto tale limite non si possono ridurre i contributi, ne' aumentare le prestazioni.

[3]Al termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, e cosi' per ogni quinquennio successivo, la Cassa dovra' compilare e presentare all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale un bilancio tecnico per la valutazione degli impegni e delle attivita'. 12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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con decorrenza dal 16 luglio 1931

Il Regio D.L. 17 luglio 1931, n. 1090, convertito senza modificazioni dalla L. 31 dicembre 1931, n. 1822, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 16 luglio 1931-IX le funzioni, i diritti, i privilegi e le esenzioni fiscali, attribuiti dalla legge 10 gennaio 1929, n. 65, per l'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, alla Cassa di assicurazione di cui agli articoli 17 e seguenti della legge predetta, sono trasferiti ai Sindacati obbligatori per l'assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro della gente di mare, istituiti ai sensi dell'art. 26 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e aventi sede in Genova, Trieste e Napoli". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "La Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria e' posta in liquidazione a decorrere dalla stessa data del 16 luglio 1931-IX, e da tal giorno il commissario straordinario, nominato con R. decreto 4 giugno 1931-IX, assumera' le funzioni di commissario liquidatore, con tutti i poteri necessari per la gestione di stralcio degli affari pendenti a tale data. In conseguenza, con la data medesima, sono soppressi tutti gli organi istituiti dal capo II della legge 10 gennaio 1929, n. 65".

Regio Decreto 9 novembre 1933, n. 1600

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con decorrenza dal 1 novembre 1933

Il Regio Decreto 9 novembre 1933, n. 1600 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, cessa di esistere a decorrere dal 1° novembre 1933. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che dal 1° novembre 1933 e' dichiarata chiusa la liquidazione della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria e ne e' approvato il relativo bilancio.

Testo in vigore dal 26 dicembre 1933 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 dicembre 1933

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1931 al 26 dicembre 1933.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 9 novembre 1933, n. 1600

    Il Regio Decreto 9 novembre 1933, n. 1600 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, cessa di esistere a decorrere dal 1° novembre 1933. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che dal 1° novembre 1933 e' dichiarata chiusa la liquidazione della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria e ne e' approvato il relativo bilancio.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art24 · fonte del testo