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[1]La Cassa tiene due distinte gestioni patrimoniali e contabili, una per l'applicazione degli articoli 537, 538 e 539 del Codice di commercio ed una per l'applicazione delle altre provvidenze stabilite a favore degli assicurati. Per queste ultime la Cassa costituisce un fondo di riserva straordinaria di rischio utilizzando la eccedenza annuale delle entrate sulle spese, fino a raggiungere la spesa media annua dell'ultimo triennio.
[2]Finche' non sia raggiunto tale limite non si possono ridurre i contributi, ne' aumentare le prestazioni.
[3]Al termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, e cosi' per ogni quinquennio successivo, la Cassa dovra' compilare e presentare all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale un bilancio tecnico per la valutazione degli impegni e delle attivita'.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 24 settembre 1931
