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[1]La Cassa e' posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale e di quello delle corporazioni che la esercitano direttamente a mezzo dei propri funzionari e di quelli dipendenti dai Ministeri dell'aeronautica e delle comunicazioni.

[2]Sulle rappresentanze all'estero la vigilanza e' esercitata dalle autorita' consolari.

[3]Resta ferma la competenza del Ministero dell'interno per quanto si riferisce ai servizi sanitari della Cassa ed alla tutela dell'igiene e della sanita' pubblica.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 24 settembre 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art25 · fonte del testo