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[1]La Cassa e' posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale e di quello delle corporazioni che la esercitano direttamente a mezzo dei propri funzionari e di quelli dipendenti dai Ministeri dell'aeronautica e delle comunicazioni.
[2]Sulle rappresentanze all'estero la vigilanza e' esercitata dalle autorita' consolari.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 16 luglio 1931
Il Regio D.L. 17 luglio 1931, n. 1090, convertito senza modificazioni dalla L. 31 dicembre 1931, n. 1822, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 16 luglio 1931-IX le funzioni, i diritti, i privilegi e le esenzioni fiscali, attribuiti dalla legge 10 gennaio 1929, n. 65, per l'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, alla Cassa di assicurazione di cui agli articoli 17 e seguenti della legge predetta, sono trasferiti ai Sindacati obbligatori per l'assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro della gente di mare, istituiti ai sensi dell'art. 26 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e aventi sede in Genova, Trieste e Napoli". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "La Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria e' posta in liquidazione a decorrere dalla stessa data del 16 luglio 1931-IX, e da tal giorno il commissario straordinario, nominato con R. decreto 4 giugno 1931-IX, assumera' le funzioni di commissario liquidatore, con tutti i poteri necessari per la gestione di stralcio degli affari pendenti a tale data. In conseguenza, con la data medesima, sono soppressi tutti gli organi istituiti dal capo II della legge 10 gennaio 1929, n. 65".
Regio Decreto 9 novembre 1933, n. 1600
2con decorrenza dal 1 novembre 1933
Il Regio Decreto 9 novembre 1933, n. 1600 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, cessa di esistere a decorrere dal 1° novembre 1933. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che dal 1° novembre 1933 e' dichiarata chiusa la liquidazione della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria e ne e' approvato il relativo bilancio.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1933 al 9 maggio 2025
