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L'assistenza sanitaria, di cui ai nn. 1 e 4 dell'art. 5, puo' essere sospesa quando l'ammalato rifiuti senza giustificato motivo di uniformarsi alle prescrizioni ed istruzioni del medico della Cassa, o non voglia avvalersi dei mezzi di cura posti a sua disposizione.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art8 · fonte del testo