Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
L'assistenza sanitaria, di cui ai nn. 1 e 4 dell'art. 5, puo' essere sospesa quando l'ammalato rifiuti senza giustificato motivo di uniformarsi alle prescrizioni ed istruzioni del medico della Cassa, o non voglia avvalersi dei mezzi di cura posti a sua disposizione.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025
