Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025. 128 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Quando sia necessario il ricovero in un Istituto di cura, la spesa di spedalita' per gli assicurati e' assunta dalla Cassa se non sia di competenza di altri enti o di privati, a norma di legge.
tolto: In ogni caso l'onere della Cassa per la categoria degli assicurati di bassa forza e' limitato all'importo della retta di spedalita' comune.
tolto: Per gli assicurati appartenenti alle categorie degli ufficiali di stato maggiore della marina mercantile, e del personale di grado corrispondente dell'aviazione civile, l'onere suddetto non dovra' eccedere l'importo della retta meno elevata stabilita dall'Istituto di cura per i reparti a pagamento.
tolto: La cura ospedaliera per i famigliari, se riconosciuta necessaria, potra' essere assunta dalla Cassa, solo nei casi meritevoli di particolare considerazione ed in quanto non debbano provvedervi altri enti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art9 · fonte del testo