Nella emigrazione collettiva, i profughi che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per l'espatrio, hanno titolo preferenziale per essere compresi nella quota di emigrazione, nella misura del 30 per cento della quota stessa.

Testo vigente dal 24 marzo 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art29 · fonte del testo