I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attivita' artigiana, commerciale, industriale o professionale gia' legalmente esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere, da parte dell'autorita' competente, la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative. 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 175 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568, nella parte in cui la detta norma consente l'iscrizione dei profughi negli Albi professionali senza richiedere il possesso nello Stato di provenienza di requisiti equipollenti a quelli costituzionalmente prescritti nell'ordinamento italiano".

Testo vigente dal 1 gennaio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 175/1980

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1980

    Non sussiste violazione del principio di eguaglianza essendo apprezzabili le ragioni che hanno indotto il legislatore a creare norme di agevolazione nei confronti dei profughi non volontari ai quali e` stato consentita l'iscrizione agli albi professionali in deroga a tutte le disposizioni di legge. (Non fondatezza - non dichiarata in dispositivo - della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 28, L. 4 marzo 1952 n. 137, nel testo sostituito dall'art. 2, L. 25 luglio 1971 n. 568, nella parte in cui consente l'iscrizione dei profughi negli albi professionali "anche in deroga alle vigenti disposizioni").

    Art. 28 Assistenza a favore dei profughi · Art. 2 Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati · Art. 2 Assistenza a favore dei profughi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1971 al 1 gennaio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 175 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568, nella parte in cui la detta norma consente l'iscrizione dei profughi negli Albi professionali senza richiedere il possesso nello Stato di provenienza di requisiti equipollenti a quelli costituzionalmente prescritti nell'ordinamento italiano".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art28 · fonte del testo