I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attivita' artigiana, commerciale, industriale o professionale gia' legalmente esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere, da parte dell'autorita' competente, la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
10La Corte costituzionale con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 175 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568, nella parte in cui la detta norma consente l'iscrizione dei profughi negli Albi professionali senza richiedere il possesso nello Stato di provenienza di requisiti equipollenti a quelli costituzionalmente prescritti nell'ordinamento italiano".
Testo vigente dal 1 gennaio 1981
