A tutti coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualita' di prolugo dalla vigente legislazione, ancorche' abbiano ottenuto la liquidazione del premio di primo stabilimento a norma delle leggi 1 marzo 1949, n. 51, e 1 agosto 1949, n. 453, sono estese le altre provvidenze contenute nella presente legge, e cioe':

  • 1)l'assistenza sanitaria e ospedaliera, nonche' l'assistenza farmaceutica prevista nell'art. 8;
  • 2)i benefici per l'avviamento al lavoro ed alle attivita' artigiane, industriali e professionali di cui agli articoli 12, 13, 27 e 28;
  • 3)il diritto di assegnazione agli alloggi come dall'ultimo comma dell'art. 23;
  • 4)le preferenze per l'emigrazione di cui all'art. 29. Inoltre, agli stessi, in caso di particolare comprovato bisogno, in via eccezionale, potra' essere accordata ulteriore assistenza nei limiti di bilancio.

Testo vigente dal 24 marzo 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art30 · fonte del testo