A tutti coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualita' di prolugo dalla vigente legislazione, ancorche' abbiano ottenuto la liquidazione del premio di primo stabilimento a norma delle leggi 1 marzo 1949, n. 51, e 1 agosto 1949, n. 453, sono estese le altre provvidenze contenute nella presente legge, e cioe':
- 1)l'assistenza sanitaria e ospedaliera, nonche' l'assistenza farmaceutica prevista nell'art. 8;
- 2)i benefici per l'avviamento al lavoro ed alle attivita' artigiane, industriali e professionali di cui agli articoli 12, 13, 27 e 28;
- 3)il diritto di assegnazione agli alloggi come dall'ultimo comma dell'art. 23;
- 4)le preferenze per l'emigrazione di cui all'art. 29. Inoltre, agli stessi, in caso di particolare comprovato bisogno, in via eccezionale, potra' essere accordata ulteriore assistenza nei limiti di bilancio.
Testo vigente dal 24 marzo 1952
