I profughi che si trovino in condizione di bisogno possono beneficiare, anche successivamente al 31 dicembre 1960 delle preferenze per l'emigrazione, di cui all'articolo 29 della legge 4 marzo 1952, n. 137. I suddetti profughi possono, inoltre beneficiare della assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, fino al 31 dicembre 1960.
Testo vigente dal 22 marzo 1958
