I datori di lavoro che sono tenuti, in virtu' della presente legge ad occupare invalidi per servizio dovranno, quando non vi abbiano provveduto direttamente, rivolgere le richieste agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. In mancanza di disponibilita' da parte degli Uffici del lavoro cui e' rivolta la richiesta, gli Uffici stessi disporranno l'invio del personale invalido eventualmente disponibile nelle province viciniori.

Testo vigente dal 30 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-24;142~art11 · fonte del testo