I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a cio' direttamente e non ne facciano richiesta in tempo debito al competente Ufficio del lavoro sono puniti con una ammenda, da lire 1500 a lire 3000, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto. Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione, quale invalido per servizio, ai sensi della presente legge, e' punito con la reclusione fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

Testo vigente dal 30 marzo 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-24;142~art15 · fonte del testo