L'invalido ed il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalidita' stessa, in rapporto alle disposizioni del numero 3 dell'articolo precedente. A far parte del Collegio medico provinciale di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, sara' chiamato un rappresentante designato dalla locale sezione dell'Unione nazionale mutilati per servizio. La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche amministrazioni a termini dell'art. 9, il Collegio medico sara' nominato dal Ministro competente.

Testo vigente dal 30 marzo 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-24;142~art7 · fonte del testo