Le denuncie di cui all'art. 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrate dai dati e dalle notizie relative agli invalidi per servizio, dovranno essere inviate, oltre che alle rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, anche agli Uffici del lavoro competenti per territorio. Il trasgressore all'obbligo delle denuncie prescritte dal suddetto articolo 17 o dal comma precedente e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 50.000.

Testo vigente dal 30 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-24;142~art12 · fonte del testo