L'esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo precedente, non si estende alla decisione, in via amministrativa, dei ricorsi contemplati dal terzo comma dell'art. 9 della presente legge, salvo i casi di ricorsi per assunzioni presso il Ministero stesso o presso gli Enti pubblici sui quali quest'ultimo esercita la vigilanza.

Testo vigente dal 30 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-24;142~art17 · fonte del testo