Spetta al Comitato di vigilanza:

  • 1)vigilare sulla regolarita' del versamento dei contributi dovuti alla Gestione e della liquidazione delle prestazioni;
  • 2)decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i ricorsi in materia di contributi, di prestazioni e, in genere, contro i provvedimenti concernenti l'attuazione della presente legge;
  • 3)formulare tempestivamente le previsioni sullo andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;
  • 4)esaminare i bilanci annuali della Gestione;
  • 5)dare parere sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attivita' della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
  • 6)dare parere sulla misura dei contributi.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;613~art7 · fonte su Normattiva