Agli effetti delle disposizioni contemplate dagli articoli 9, 10, 12 e 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovra' essere occupato un invalido per servizio per ogni tre posti riservati agli invalidi di cui all'art. 2 della legge suddetta. Le assunzioni obbligatorie dei mutilati e invalidi per servizio saranno computate a copertura delle percentuali gia' stabilite dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, in favore degli invalidi contemplati dall'art. 2 della legge medesima e non potranno in alcun caso essere effettuate in eccedenza alle dette percentuali. I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza, sia dei singoli invalidi per servizio iscritti come disoccupati presso gli Uffici del lavoro, sia dell'Unione nazionale mutilati per servizio. Le norme vigenti per l'assunzione agli impieghi pubblici e privati e per il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra sono estese, in quanto applicabili, agli orfani dei caduti per causa di servizio.

Testo vigente dal 30 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-24;142~art9 · fonte del testo