Al comma primo dell'art. 4 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e' aggiunta la seguente lettera g): "g) da un invalido per servizio designato dalla Presidenza, dell'Unione nazionale mutilati per servizio". All'ultimo comma dello stesso articolo, alle parole "i componenti di cui alle lettere d), e) e f)" sono sostituite le parole "i componenti di cui alle lettere d), e), f) e g)".

Testo vigente dal 30 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-24;142~art5 · fonte del testo