Art. 5
Al comma primo dell'art. 4 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e' aggiunta la seguente lettera g): "g) da un invalido per servizio designato dalla Presidenza, dell'Unione nazionale mutilati per servizio". All'ultimo comma dello stesso articolo, alle parole "i componenti di cui alle lettere d), e) e f)" sono sostituite le parole "i componenti di cui alle lettere d), e), f) e g)".
Testo vigente dal 30 marzo 1953
