Al primo comma dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono aggiunte le seguenti parole "salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secolo comma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra".
Testo vigente dal 25 luglio 1957
