Art. 200
Per quanto non previsto nel presente Titolo ed ove non siano contrarie od incompatibili, si applicano alla edilizia dei mutilati ed invalidi di guerra facente capo all'Ente edilizio le norme concernenti le cooperative fra impiegati e pensionati dello Stato mutuatarie della Cassa depositi e prestiti nonche' tutte le altre contenute nel presente testo unico.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva