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L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali ha un fondo di dotazione costituito: dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 4 della presente legge; dalla somma di lire un miliardo, concessa dallo Stato in base all'art. 59 della legge 24 luglio 1959, n. 622. Per i primi dieci anni gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva a norma dello art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, saranno destinati ad aumentare il fondo di dotazione dell'Ente di gestione delle aziende termali. Nei dieci anni dalla loro costituzione almeno l'80 per cento degli utili percepiti dalle societa' di cui allo art. 1 saranno investiti dalle imprese stesse per il potenziamento del patrimonio aziendale.
Testo in vigore dal 14 luglio 1960 al 16 dicembre 2010
