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In relazione alle esigenze di incremento e miglioramento del patrimonio termale e per la manutenzione straordinaria di esso verra' corrisposta all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, per l'esercizio 1959-60, una somma di lire 300 milioni e di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1960-61 al 1969-70. Tale somma sara' ripartita tra le societa' di cui al precedente art. 1 in base ad un piano da approvarsi annualmente con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. All'onere relativo all'esercizio 1959-60 si provvedera' con lo stanziamento di cui al capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per lo stesso esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 14 luglio 1960 al 16 dicembre 2010
