La concessione dell'indennizzo, per coloro che non chiedono di ripristinare il fabbricato danneggiato o distrutto, rimane di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale per i danni di guerra ed Intendenze di finanza), ed e' regolata dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968. Rimane, altresi', di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale dei danni di guerra), ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la concessione dei contributi per la riparazione o ricostruzione di case di civile abitazione danneggiate o distrutte fuori dello ambito del territorio nazionale.

Testo vigente dal 12 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;607~art8 · fonte del testo