Per ragioni di pubblico interesse, o, in genere, per esigenze di ordine tecnico, igienico, economico o sociale il ripristino del fabbricato distrutto puo' essere consentito anche in localita' diversa da quella nella quale il fabbricato sorgeva al momento del danno, purche' nell'ambito dello stesso Comune. Qualora il danneggiato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia trasferito il proprio domicilio in Comune diverso da quello in cui esisteva il fabbricato al momento del danno, e trattisi di una sola unita' immobiliare destinata ad abitazione del danneggiato medesimo e della propria famiglia, e lo stesso non sia proprietario di altro immobile nel nuovo domicilio, il ripristino, ove non ostino ragioni di pubblico interesse, puo' essere consentito in quest'ultima localita'. Anche nei casi previsti dal presente articolo, il costo del nuovo fabbricato non deve essere inferiore alla somma assunta come base per la commisurazione del contributo. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1966, n. 610

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La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A modifica dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607, qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente ai discendenti, ascendenti e coniuge, abbia trasferito, o trasferisca entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio domicilio in Comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, sempreche' nell'ambito della stessa regione, e trattisi di fabbricato con accertata consistenza, prima dell'evento bellico, non superiore ad 8 unita' immobiliari, il ripristino puo' essere consentito nel Comune di nuovo domicilio".

Testo vigente dal 23 agosto 1966

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 1966

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1954 al 23 agosto 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1966, n. 610

    La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A modifica dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607, qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente ai discendenti, ascendenti e coniuge, abbia trasferito, o trasferisca entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio domicilio in Comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, sempreche' nell'ambito della stessa regione, e trattisi di fabbricato con accertata consistenza, prima dell'evento bellico, non superiore ad 8 unita' immobiliari, il ripristino puo' essere consentito nel Comune di nuovo domicilio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;607~art4 · fonte del testo