L'autorizzazione prevista dall'articolo precedente e' concessa, previa deliberazione dei Comuni interessati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, e con lo stesso decreto e' stabilita la misura in cui il contributo deve essere impiegato per gli scopi menzionati nell'articolo anzidetto ed il periodo per il quale tale cessione e' consentita.

Testo vigente dal 23 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-25;702~art2 · fonte del testo