Il secondo comma dell'articolo 591 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Sono incapaci di testare:

  • 1)coloro che non hanno compiuto la maggiore eta';
  • 2)gli interdetti per infermita' di mente;
  • 3)quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento".

Testo vigente dal 10 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-08;39~art10 · fonte su Normattiva