Il secondo comma dell'articolo 591 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Sono incapaci di testare:
- 1)coloro che non hanno compiuto la maggiore eta';
- 2)gli interdetti per infermita' di mente;
- 3)quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento".
Testo vigente dal 10 marzo 1975
