Il secondo comma dell'articolo 439 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore".
Testo vigente dal 10 marzo 1975
Il secondo comma dell'articolo 439 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore".
Testo vigente dal 10 marzo 1975
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1975-03-08;39~art9 · fonte su Normattiva