L'articolo 301 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 301 - Potesta' e amministrazione dei beni dell'adottato. - La potesta' sull'adottato e il relativo esercizio spettano all'adottante. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore eta' dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art133 · fonte su Normattiva