Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1953 al 16 dicembre 2010. 110 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La seconda Giunta del C.A.S.A.S. concede:
tolto: a) sconti e mutui per riparazioni e ricostruzioni di immobili danneggiati o distrutti dalla guerra;
tolto: b) sconti di annualita' per l'attuazione dei piani di ricostruzione;
tolto: c) sconti di annualita' trentennali concesse dal Ministero dei lavori pubblici per costruzioni di case ai senza tetto a pagamento differito;
tolto: d) mutui a cooperative edilizie costituite da soci che non siano funzionari o impiegati dello Stato;
tolto: e) mutui per costruzioni di case economiche e popolari con garanzia ipotecaria. A tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalla seconda Giunta sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 a 6 della Legge 29 dicembre 1948, numero 1515.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-01-05;1~art1 · fonte del testo