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La seconda Giunta del C.A.S.A.S. concede:

  • a)sconti e mutui per riparazioni e ricostruzioni di immobili danneggiati o distrutti dalla guerra;
  • b)sconti di annualita' per l'attuazione dei piani di ricostruzione;
  • c)sconti di annualita' trentennali concesse dal Ministero dei lavori pubblici per costruzioni di case ai senza tetto a pagamento differito;
  • d)mutui a cooperative edilizie costituite da soci che non siano funzionari o impiegati dello Stato;
  • e)mutui per costruzioni di case economiche e popolari con garanzia ipotecaria. A tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalla seconda Giunta sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 29 dicembre 1948, numero 1515.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1953 al 12 marzo 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-01-05;1~art1 · fonte del testo