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La seconda Giunta del C.A.S.A.S. concede:

  • a)sconti e mutui per riparazioni e ricostruzioni di immobili danneggiati o distrutti dalla guerra;
  • b)sconti di annualita' per l'attuazione dei piani di ricostruzione;
  • c)sconti di annualita' trentennali concesse dal Ministero dei lavori pubblici per costruzioni di case ai senza tetto a pagamento differito;
  • d)mutui a cooperative edilizie costituite da soci che non siano funzionari o impiegati dello Stato;
  • e)mutui per costruzioni di case economiche e popolari con garanzia ipotecaria. A tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalla seconda Giunta sono applicabili le disposizioni degli ((articoli 2 a 6 della Legge)) 29 dicembre 1948, numero 1515.

Testo in vigore dal 12 marzo 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 1953

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1953 al 12 marzo 1953. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

e) mutui per costruzioni di case economiche e popolari con garanzia ipotecaria. A tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalla seconda Giunta sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 tolto: e 6 della legge aggiunto: a 6 della Legge 29 dicembre 1948, numero 1515.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-01-05;1~art1 · fonte del testo