Art. 10 — Segretario della programmazione
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Il segretario della programmazione attende alla preparazione dei documenti programmatici, impartisce le direttive tecniche all'istituto di studi per la programmazione economica in ordine all'attivita' da svolgere ai sensi dell'articolo 19 e dirige la segreteria della programmazione. L'incarico di segretario della programmazione e' conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica. Nelle stesse forme l'incarico puo' essere revocato. L'incarico e' incompatibile con ogni altra attivita'. Se l'incarico e' conferito a persona che sia gia' dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento. Se l'incarico e' conferito a persona estranea all'Amministrazione statale, alla stessa compete il trattamento economico inerente alla qualifica di direttore generale. Al segretario della programmazione e' attribuita una indennita' di carica la cui misura sara' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro. Il segretario della programmazione fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Testo in vigore dal 2 marzo 1967 al 7 settembre 1985
