Art. 17 — Approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica del programma annuale di attività
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Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica approva il programma annuale di attivita' dell'Istituto centrale di statistica per quanto concerne le rilevazioni interessanti la programmazione economica, ferme restando, per la vigilanza dell'Istituto le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238. A modifica dell'articolo 5, n. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, entrano a far parte del Consiglio superiore di statistica un funzionario designato dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica ed un funzionario designato dal Ministro per il tesoro, elevandosi da 14 a 16 il numero complessivo dei componenti il Consiglio. Il rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' chiamato a far parte anche del Comitato amministrativo di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.
Testo in vigore dal 2 marzo 1967 al 14 dicembre 2019
