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Il datore di lavoro, che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 60.000. Alla stessa sanzione amministrativa sono soggetti anche i membri dell'equipaggio che circolano in violazione degli obblighi di cui all'articolo 15 del predetto regolamento CEE. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono raddoppiate nel caso che l'infrazione riguardi i sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

Testo in vigore dal 23 novembre 1978 al 7 febbraio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-11-13;727~art16 · fonte su Normattiva