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Il datore di lavoro, che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 60.000. Alla stessa sanzione amministrativa sono soggetti anche i membri dell'equipaggio che circolano in violazione degli obblighi di cui all'articolo 15 del predetto regolamento CEE. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono raddoppiate nel caso che l'infrazione riguardi i sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132

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Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 ha disposto che "le sanzioni previste dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono Quadruplicate".

Testo in vigore dal 7 febbraio 1987 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1978-11-13;727~art16 · fonte su Normattiva