Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, e' assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione e' subordinata, e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. ((In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 80-ter)). 2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 23 giugno 1985

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 136/1987

    Questione infondata
    16 aprile 1987

    La questione attinente al sistema sanzionatorio della fattispecie della coltivazione o importazione di modiche quantita` di stupefacenti per uso personale e` stata gia` dichiarata manifestamente infondata da questa Corte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. O. n. 308/1985 e 95/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 26 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 28 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 308/1985

    Questione infondata
    22 novembre 1985

    È manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui non assoggettano la coltivazione di modiche quantità di stupefacenti alla disciplina della detenzione di medesime modiche quantità. Infatti, identica questione è stata già dichiarata manifestamente infondata. - S. n. 231/1982 e O. n. 260/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 26 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 28 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 71 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 258/1984

    Questione infondata
    3 dicembre 1984

    Questione gia dichiarata manifestamente infondata. - S. n. 231/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 12 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 26 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 28 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art28 · fonte su Normattiva