Art. 6 — Spese per gli accertamenti
Le spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di esame del materiale elettrico e per il rilascio del certificato di conformita' o di controllo sono a carico del richiedente. Il loro importo e' determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il titolare del certificato di conformita' o di controllo puo' ottenere il rilascio di copie del certificato per gli usi consentiti dalla legge.
Testo vigente dal 27 aprile 1989
