Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate
Art. 7
Nelle zone contemplate nella presente legge, le regioni applicano il regime di aiuti previsto dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche specificate nei successivi articoli 8, 9 e 10.
Testo vigente dal 4 giugno 1976
