Art. 2 (Accordo)
1. Si considerera' trasferita la responsabilita' allo, scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato con l'assenso delle autorita' di detto Stato o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio, o su basi permanenti o per un periodo che superi la validita' del documento di viaggio. Questo periodo di due anni decorrera' a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo. Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorita' del secondo Stato. 2. Per il calcolo del periodo specificato dal paragrafo 1 del presente articolo: a i soggiorni autorizzati esclusivamente per motivi di studio, addestramento o cure mediche non verranno computati; b i periodi di detenzione del rifugiato a seguito di condanna penale non verranno computati; c i periodi durante i quali al rifugiato viene permesso di restare nel territorio del secondo Stato in attesa di un appello contro una decisione che gli rifiuta la residenza o una misura di allontanamento dal territorio saranno computati solo ove la decisione di appello sia favorevole per il rifugiato; d i periodi durante i quali il rifugiato lascia, su basi temporanee, il territorio del secondo Stato per non piu' di tre mesi consecutivi o, per piu' volte, per non piu' di sei mesi complessivi, verranno computati, in quanto tali assenze non verranno ritenute come sospensioni o interruzioni della permanenza. 3. La responsabilita' verra' anche ritenuta come trasferita se la riammissione del rifugiato nel primo Stato non puo' piu' essere richiesta ai sensi dell'articolo 4.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
