Le provvidenze di cui al presente titolo si applicano alle aziende agricole, singole ed associate, che siano in grado di conseguire attraverso una piu' razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, adeguati livelli di reddito e si trovino nelle condizioni appresso indicate:

  • a)siano condotte da imprenditori che esercitano l'attivita' agricola a titolo principale, possiedano una sufficiente capacita' professionale, si impegnino a tenere una contabilita' aziendale nel rispetto dell'articolo 11 della direttiva CEE del 17 aprile 1972, n. 159, e presentino un piano di sviluppo nelle condizioni specificate nei successivi articoli; rientrano nella presente disposizione come imprenditori, i coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari dell'impresa collaborino o abbiano collaborato con il conduttore, per almeno tre anni;
  • b)abbiano, al momento della presentazione della domanda, una produzione tale da determinare un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa, secondo i criteri di comparabilita' specificati al successivo articolo 17. Le misure previste dal presente titolo dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate.

Testo vigente dal 26 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art11 · fonte su Normattiva