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La fidejussione non puo' in nessun caso eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane. Per le cooperative agricole e le altre forme associative di cui al precedente articolo 13 la misura della fidejussione puo' essere elevata fino al 90 per cento. Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 19 anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo. Per tali operazioni gli istituti di credito possono, con autorizzazione del Ministero del tesoro, emettere obbligazioni garantite dallo Stato. Ai fini della garanzia del titolo fondiario emesso dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, la fidejussione rilasciata dalla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e' parificata alla garanzia ipotecaria o alla delegazione su contributi consortili.

Testo in vigore dal 26 maggio 1975 al 28 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art20 · fonte del testo