Art. 23
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Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 131 del 15 maggio 1973 che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, puo' essere concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente articolo 18, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. Il contributo medesimo sara' erogato in tre anni in ragione di L. 28.125 per ettaro il primo anno, L. 18.650 per ettaro nel secondo anno, L. 9.375 per ettaro nel terzo anno. Gli importi complessivi del contributo per azienda, non potranno superare L. 1.406.250 per il primo anno, L. 937.500 per il secondo anno e L. 468.750 per il terzo anno; tale limite puo' essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.
Testo in vigore dal 26 maggio 1975 al 19 giugno 1976
