Art. 25
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Le provvidenze di cui agli articoli precedenti della presente legge possono essere concesse anche agli imprenditori a titolo principale, le cui aziende palesino strutture tali da porre in pericolo la conservazione del reddito al livello comparabile, da accertarsi dall'autorita' cui e' rimessa l'approvazione del piano di sviluppo. In tali ipotesi, il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 18 e' limitato all'80 per cento dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile e comunque ad un importo massimo di L. 20.000.000 per ogni unita' lavorativa uomo impiegata nella azienda compreso l'imprenditore agricolo. Il concorso medesimo non puo' superare il 5 per cento elevabile al 6 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.
Testo in vigore dal 26 maggio 1975 al 19 giugno 1976
