Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura
Art. 5
((Le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, potranno apportare, all'occorrenza, variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalita' indicate dalla presente legge)).
Testo vigente dal 6 giugno 1984
