Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1975 al 6 giugno 1984. Leggi il testo vigente →
Gli stanziamenti ripartiti tra le regioni e attribuiti alle medesime in conformita' degli articoli precedenti devono figurare nei bilanci regionali in appositi capitoli delle entrate e delle spese con destinazione vincolata agli scopi previsti dagli articoli stessi.
Testo in vigore dal 26 maggio 1975 al 6 giugno 1984
